Per poter effettuare l’attività di autotrasporto per conto terzi da parte delle imprese che possiedono automezzi fino a 3,5 ton, esse devono avere l’iscizione all’Albo degli autotrasportatori.
Per essere iscritte all’albo le imprese con veicoli finoa 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico secondo la nuova legge 4.4.2012 articolo 11 devono avere (al contrario di quanto specificato nel regolamento comunicario 1071/09): Capacità Finanziaria, Onorabilità e Capacità Professionale (oltre che lo stabilimento e il Preposto).
In paricolare la Capacità Professionale è dimostrabile attraverso la frequarnza di uno specifico corso preliminare e un corso di formazione periodica decennale.
Per la Capacità Finanziaria è necessario un patrimonio di €9.000 per il primo veicolo (+5.000€ per ogni veicolo supplementare) da dimostrare tramite l’attestazio di un revisore contabile opure tramite fideiussione.
Per la Onorabilità sia il titolare sia i soci e gli amministratori (oltre che il Preposto) non devono aver subito condanne penali e non devono aver eseguito trasporti conto terzi abusivi.
Per quanto riguarda il requisito dello “stabilimento”: il regolamento comunitario ha introdotto il requisito del sito fisico in cui sono conservati i documenti obbligatori.
Per quanto riguarda il Preposto è confermato che il gestore dei trasporti può svolgere la funzione di preposto stesso per una sola impresa.
Il termine per la dimostrazione dei suddetti requisiti è il 7 aprile 2013, pena la cancellazione dall’albo.