Con 3 voti a favore (Ministero Trasporti, Confindustria, Fedit), 5 astenuti (Confetra, Assologistica,
Confartigianato Trasporti, Fiap L, Confcooperative), 1 contrario (Fita Cna) e 1 assente
(Ministero dell’Economia), l’Osservatorio della Consulta ha fissato in 40 euro l’ora la
misura dell’indennizzo per le attese alle operazioni di carico e scarico.
L’indennizzo e le modalità applicative introdotte col decreto dirigenziale n.69/2011 saranno
operativi dal 18 aprile prossimo, come preciserà il Ministero dei Trasporti tramite un avviso
che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Si rammenta che l’indennizzo è dovuto dal committente al vettore qualora il tempo di attesa
prima che inizi l’operazione di carico o di scarico superi le 2 ore, fermo restando il diritto
di rivalsa da parte del committente nei confronti dell’effettivo responsabile del ritardo.
La franchigia di 2 ore decorre dal momento di arrivo del vettore al “luogo” di carico o di
scarico, inteso come l’ambito territoriale presso il quale si svolgono le procedure dedicate
all’accettazione documentale, da non confondere con il “punto” di carico o scarico inteso
come la postazione all’interno del luogo di carico o scarico presso cui avvengono fisicamente
le operazioni.
Qualora il vettore arrivi al luogo di carico o scarico in anticipo rispetto all’orario indicatogli
per iscritto dal committente prima della partenza, la franchigia decorre dall’orario indicato
dal committente stesso.
Il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l’orario di arrivo e l’orario di inizio
delle operazioni di carico e scarico rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario,
dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza da altro soggetto addetto a sovrintendere
le operazioni di carico o scarico. Qualora non sia possibile acquisire la suddetta
certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione
del cronotachigrafo o di altra documentazione idonea a tal fine.
La franchigia di 2 ore non comprende il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni
di carico o scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario
qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al
vettore prima della partenza.
I tempi di attesa da computare nel periodo di franchigia
Il vettore non può richiedere l’indennizzo quando:
a) il superamento della franchigia di 2 ore avvenga per cause a lui imputabili;
b) qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
c) quando non osservi le indicazioni del committente circa il luogo e l’orario in cui sono
previste le operazioni di carico o scarico;
d) quando non osservi le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e
sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora tali punti non coincidano
con i luoghi di carico o scarico, nell’ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato
in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni
e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo
di carico o scarico.
Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell’indennizzo il vettore
deve inviare al committente, entro 30 giorni dall’evento, comunicazione scritta riguardante
il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.
Si rammenta che nei porti l’applicazione delle nuove disposizioni può essere derogata mediante
pattuizioni scritte tra le parti basate su specifici accordi di programma peraltro ad
oggi ancora in via di definizione.
–fonte Confetra