Roma – Puo’ sembrare scontato: “un trasportatore che ha l’autorizzazione al trasporto per conto terzi, può fare trasporto per conto proprio”.
E invece non lo era, fortunatamente la Corte di Cassazione ha tolto ogni dubbio, certo che il trasportatore puo’ effettuare trasporti per conto proprio. La sentenza n°13.725 ha stabilito che :
“il trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi.. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un “minus“