Costi Minimi Autotrasporto ancora incertezza

Marzo 2013 –

Rinvio del TAR Lazio alla Corte di Giustizia dell’UE

Il Tar Lazio, con ordinanza del 15 marzo scorso, si è pronunciato sul ricorso presentato da Confindustria e da numerose Federazioni e Associazioni ad essa aderenti contro le determinazioni adottate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto sui cd. “costi minimi” e sulla compatibilità dell’art. 83 bis della L. 133/08 s.m.i. con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

L’ordinanza emessa dal Collegio giudicante, che aderisce in modo ben articolato alla domanda proposta di Confindustria, ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni sollevate al fine di chiarire se le disposizioni sui “costi minimi” siano compatibili con gli artt. 4, 49, 56, 96 e 101 del Trattato (TFUE).

Infatti, il TAR, nel riprendere le motivazioni espresse da Confindustria per richiedere l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Osservatorio, ha chiaramente evidenziato che l’art. 83 bis restringe la libertà contrattuale delle parti, ponendo dei vincoli alla contrattazione del prezzo che, invece, dovrebbe formarsi liberamente sul mercato. Proprio per queste ragioni, il Tar Lazio ritiene che possa configurarsi la violazione del diritto della concorrenza, “considerata la particolare importanza del prezzo come strumento di competizione concorrenziale fra le imprese”.

L’ordinanza, poi, mette anche in discussione la finalità dell’articolato oggetto di impugnazione riguardante la sicurezza stradale e sociale, la cui tutela giustificata dall’interesse pubblico deve essere garantita da idonei strumenti o da misure alternative e comunque meno invasive della libertà negoziale e non dai cd. “costi minimi”.

Atra questione trattata dal Tar nel provvedimento concerne il bilanciamento degli interessi in gioco, che l’ordinanza ritiene non garantito dai “costi minimi”, che limitano la libertà di iniziativa economica privata e la concorrenza in modo incoerente con le norme del TFUE. In tal modo, il Tar, come già aveva preannunciato nella precedente ordinanza che non concedeva la sospensiva dei provvedimenti impugnati, ha affrontato complessivamente la questione dell’interesse pubblico connesso alla sicurezza stradale, esprimendo tutti i suoi dubbi sulla congruità e la proporzionalità delle disposizioni contenute nell’art. 83 bis rispetto alla libera iniziativa economica e privata e alla concorrenza.

Inoltre, l’ordinanza critica il fatto che i “costi minimi” abbiano un’applicazione generalizzata, illimitata nel tempo ma soprattutto che siano persino derogabili da accordi volontari di settore conclusi tra le rappresentanze vettoriali e della committenza, che svuotano di “valore” la sicurezza stradale pretestuosamente addotta come obiettivo dell’art. 83 bis. Sotto questo profilo, il Tar pone in dubbio la stessa composizione dell’Osservatorio, costituito in larga parte da persone designate dalle stesse rappresentanze vettoriali e della committenza.

Interessante è anche la sentenza non definitiva pronunciata dal Tar Lazio sul ricorso dell’AGCM, che ha affiancato i ricorsi della committenza industriale e logistica. Il Collegio ha respinto tutte le eccezioni di costituzionalità e legittimità avanzate dai legali delle rappresentanze vettoriali sul ricorso giurisdizionale proposto dall’Autorità e sulle procedure da esso seguite in attuazione dell’art. 21 bis della legge n. 287/1990, riconoscendo la correttezza della stessa Autorità nell’attuazione delle sue funzioni primarie di vigilanza sul corretto funzionamento del mercato. Con tale provvedimento, comunque, il Collegio Giudicante, nel sospendere il giudizio di merito riguardante l’annullamento delle determinazioni dell’Osservatorio, rimanda ad apposita ordinanza il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE.

In attesa della pronuncia comunitaria restano, quindi, applicabili le norme dell’art. 83 bis sui “costi minimi”. Tale rinvio alla Corte di Giustizia potrebbe comunque essere considerato, in eventuali giudizi di rivalsa tariffaria, come motivo di sospensiva della loro esecuzione.

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