Divieto circolazione camion per trasporto combinato
I divieti di circolazione che il governo ha definito hanno delle eccezioni per alcune categorie. I veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, il cosiddetto combinato-ferroviario o strada-mare, cosiddetto combinato-marittimo possono circolare purche’:
- Abbiano la documentazione a bordo come CMR, Biglietto d’imbarco etc.
- La parte del tragitto iniziale effettuata su strada non superi i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o la parte del tragitto finale effettuata su strada non superi i 150 km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di sbarco.
Restano comunque estese le eccezioni (art.2.3 circ 198) per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini, alcuni terminal intermodali e destinati ad aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo.
fonte: articolo 3 comma 3 circ_198