Requisito di Onorabilità nell’autotrasporto
lo studio legale Margiotta , studio specializzato nel settore del trasporto e Logistica, ha espresso una opinione sul requisito di onorabilità nell’autotrasporto, uno dei requisiti necessari per ottenere l’iscrizione all’albo delle imprese di autotrasporto conto terzi. Ecco il testo:
L’ingerenza dell’Europa nel nostro ordinamento è in progressivo aumento, specialmente nell’ambito del diritto dei trasporti.Quest’ultimo, invero, rientra fra i settori maggiormente influenzati da Regolamenti europei, atti generali che modellano ormai i tratti salienti della normativa nazionale in considerazione della loro diretta applicabilità.
Alla luce degli ultimi interventi di natura comunitaria sopra accennati, dunque, si ritiene doveroso soffermarsi se pur brevemente sull’analisi del Regolamento UE n. 403 del 18.03.2016, incidente nell’ambito dei trasporti già dal prossimo mese di gennaio e che impone quindi di interrogarsi sui risvolti concreti che tale normativa potrebbe comportare per le società impiegate in tale settore nel loro ordinario esercizio. Ebbene, come certamente noto, il requisito dell’onorabilità per l’accesso alla professione di autotrasportatore professionale è richiesto già a far data dal 2009, sulla scorta di quanto disciplinato dal Reg CEE n. 1071/2009 e dall’art. 6 comma 2 del D.D. n. 291/2011, il quale rinvia, a sua volta, all’art. 5 D.lgs. 395/2000. Con l’accezione “onorabilità” si deve avere riguardo a dei concetti piuttosto ampi che rimandano al c.d. “buon comportamento” e alla “dignità” quali doti e caratteristiche di cui devono essere dotati coloro che operano nella filiera del trasporto.
Possedere tale requisito è requisito imprescindibile per ottenere e, soprattutto, mantenere, l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori e per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci in conto terzi.La ratio, da sempre, è quella di liberare il mercato da soggetti che non garantiscono una concorrenza leale fra imprese e che, ancor più grave, non rispettano le regole del mercato, anche per quanto attiene la sfera delle infrazioni civilmente ed amministrativamente sanzionate dal nostro ordinamento.Il Regolamento Europeo sopra citato inerisce proprio quest’ultimo aspetto poiché è stato ivi aggiornato l’elenco – già contenuto nel REG. CEE 1071/09 – delle infrazioni gravi che possono portare alla perdita dell’onorabilità dell’impresa di trasporto.
Il legislatore europeo in un’ottica di razionalizzazione della complessa disciplina in oggetto, ha quindi creato ben dodici categorie di contravvenzioni, graduandone altresì la riprovevolezza. La gravità crescente della catalogazione è direttamente proporzionale alla pericolosità dell’infrazione sanzionata avuto riguardo all’integrità delle persone e ogni infrazione, se ripetuta, diventa ancor più incidente nel quadro della complessiva valutazione a cui potrebbe essere soggetta un’impresa. Ciò che ancor più importante è da evidenziare è come la pericolosità di dette infrazioni può rilevare anche qualora delle lesioni in danno della collettività possano verificarsi solo in via ipotetica e potenziale. Per fare degli esempi, il requisito dell’onorabilità potrebbe essere perso per violazioni aventi ad oggetto le modalità di esercizio del trasporto, la mancata formazione dei propri dipendenti o, ancora il rispetto dell’orario di lavoro e la manomissione del cronotachigrafo.La verifica del possesso del requisito di onorabilità andrà effettuata con riguardo al complesso della realtà aziendale e, pertanto, avranno rilievo non infrazioni commesse da un singolo conducente, ma dal numero complessivo delle contravvenzioni commesse dal numero medio dei conducenti occupati in azienda.
A chiosa, si specifica che per espressa previsione regolamentare, sarà facoltà dei singoli Stati membri valutare l’opportunità di un ulteriore inasprimento delle soglie prefissate per riuscire ad ottenere e conservare il requisito di cui abbiamo discusso.