Legge 73/2025 sull’autotrasporto: cosa cambia per chi opera nel collettame
Dal 21 maggio 2025 è attiva la Legge 105/2025, conversione del Decreto Infrastrutture, che modifica in modo sostanziale le regole su tempi di attesa, indennizzi e responsabilità nel trasporto merci. Per chi opera nel collettame, la norma introduce dinamiche nuove – e qualche complessità da gestire.
I numeri della riforma
La legge ridisegna l’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005 con tre modifiche chiave:
Franchigia di attesa: da 2 ore a 90 minuti Indennizzo orario: da 40 a 100 euro Responsabilità: non più solo committente, ma committente + caricatore in solido
L’obiettivo dichiarato è efficientare la filiera, riducendo sprechi di tempo e costi improduttivi. Non si tratta di una norma “a favore del trasportatore”, ma di un tentativo di razionalizzare i processi di carico e scarico.

Come funziona nella pratica
Il conteggio dei 90 minuti parte dall’arrivo al luogo di carico – quindi dalla portineria o dal punto di accettazione documentale, non dalla ribalta.
Esempio concreto:
Un mezzo arriva alle 10:00 alla portineria di un centro logistico. Viene fatto entrare alla ribalta alle 11:45 e inizia il carico alle 12:00.
- Tempo di attesa totale: 2 ore
- Franchigia: 90 minuti
- Superamento: 30 minuti
- Indennizzo dovuto: 100 euro
La norma prevede inoltre che l’indennizzo si applichi anche quando vengono superati i
tempi di esecuzione materiale del carico o dello scarico indicati nel contratto.
Sono due concetti distinti:
- Tempo di attesa: il mezzo è fermo prima di iniziare le operazioni
- Tempo di carico/scarico: la durata delle operazioni fisiche
Entrambi possono generare indennizzi, se superano i limiti stabiliti.
Il nodo del collettame
La legge presenta complessità specifiche per chi gestisce spedizioni multiple.
Scenario tipico:
Un corriere carica 5 partite di 4 clienti diversi presso lo stesso magazzino. L’attesa complessiva è di 2 ore.
Domande ancora aperte:
- L’indennizzo si richiede una volta sola o una per cliente?
- A chi va richiesto, considerando che committente e caricatore possono non coincidere?
- Come si gestisce il caso di subvezione, dove il subvettore chiede l’indennizzo al primo vettore?
La norma non chiarisce questi punti, lasciando spazio a interpretazioni e potenziali contenziosi.
Responsabilità solidale: un’arma a doppio taglio
L’introduzione della responsabilità solidale tra committente e caricatore è una delle novità più rilevanti.
In teoria, il vettore può rivolgersi a entrambi i soggetti per ottenere l’indennizzo. Nella pratica, questo crea dinamiche complesse:
- Se committente e caricatore non coincidono (es. trasporti ex works), chi gestisce la rivalsa?
- Come si coordina la richiesta di indennizzo in presenza di più attori?
- Cosa succede nei rapporti con spedizionieri che subvezionano?
Chi opera nel collettame si trova spesso a gestire filiere articolate, dove la mappatura delle responsabilità non è immediata.
Opportunità reali
Nonostante le complessità, la normativa offre alcuni strumenti concreti:
Leva negoziale: la possibilità di richiedere 100 euro/ora può spingere committenti e caricatori a organizzarsi meglio, con slot precisi e comunicazioni puntuali.
Recupero costi reali: un mezzo fermo 2-3 ore genera costi tangibili (autista, gasolio, mancati viaggi). L’indennizzo permette di recuperare una parte di questi costi.
Tracciamento digitale: la norma riconosce tachigrafo intelligente e sistemi GPS come strumenti validi per dimostrare gli orari di arrivo, semplificando – almeno in teoria – le procedure di recupero crediti.
I rischi operativi
Accanto alle opportunità, emergono alcuni rischi concreti:
Onere amministrativo: per richiedere l’indennizzo servono contratti scritti dettagliati, documentazione precisa, conservazione dei dati. Il tempo per gestire queste pratiche ha un costo.
Rapporti commerciali: nel collettame, i margini sono stretti e i clienti volatili. Attivare procedure di recupero indennizzo può incrinare relazioni consolidate.
Zona grigia sull’imputabilità: la norma esclude l’indennizzo se il ritardo è “imputabile al vettore”, ma non definisce i confini. Traffico? Guasto? Controlli su strada? Chi decide?
Subvezione: se il vettore principale subveziona, il subvettore può richiedere l’indennizzo. Si innesca una catena di rivalse da gestire contrattualmente in anticipo.
Cosa fare da subito
Chi opera nel collettame può adottare alcune misure pratiche per gestire la nuova normativa:
1. Contratti scritti e dettagliati Inserire tempi massimi di carico/scarico per tipologia di mezzo, definire chi è responsabile in caso di ritardi, specificare orari vincolanti.
2. Tracciamento automatico Implementare sistemi di rilevazione automatica degli arrivi (GPS, foto con timestamp, conservazione dati tachigrafo per almeno 12 mesi).
3. Gestione selettiva Non attivare procedure per ogni minuto di ritardo. Valutare caso per caso: ritardi sistematici, perdite economiche reali e rapporti da rinegoziare sono situazioni che giustificano l’azione.
4. Coordinamento con i subvettori Definire per iscritto chi gestisce gli eventuali indennizzi, prima che si verifichino i disservizi.
L’altra novità: pagamenti a 60 giorni
La Legge 73/2025 interviene anche sui tempi di pagamento, introducendo sanzioni severe:
- Termine massimo: 60 giorni
- Interessi moratori automatici in caso di superamento
- Oltre i 90 giorni: sanzione del 10% dell’importo della fattura (minimo 1.000 euro)
Attenzione: inserire nel contratto formule come “60 giorni fine mese” o “60 giorni + 15” equivale a superare i termini di legge.
Riferimenti normativi:
- D.L. 73/2025 convertito in Legge 105/2025
- Circolare MIT 4 novembre 2025
- Decreto Dirigenziale 69/2011